Ieri è stato approvato Decreto Liquidità che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, per far fronte all’emergenza economica provocata dal Covid-19.
Di seguito troverai riepilogate le principali novità introdotte dal Decreto.
Finanziamenti Covid-19, Accesso al credito, Sostegno alla liquidità e agli investimenti
Il Decreto prevede garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro per finanziamenti alle imprese erogati dalle banche, sotto qualsiasi forma.
La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
E’, inoltre, previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo di Garanzia che, per farla molto semplice, agirà su questi tre livelli:
- garanzia al 100% per i prestiti fino al 25% dei ricavi dell’esercizio precedente e comunque entro il limite massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.
Finanziamento alle PMI di 25 mila euro
È disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (scaricando l’Allegato 4-bis) il modello per la richiesta del finanziamento fino a 25.000 euro (con garanzia statale pari al 100% e senza procedura di valutazione del merito di credito) utilizzabile da piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e professionisti secondo le modalità prevista dal Decreto Liquidità.
I soggetti interessati dovranno compilare e inviare il modulo tramite e-mail (anche non certificata) alla banca o agli enti che dovranno concedere il finanziamento.
Nel modulo dovranno essere riportati:
- i dati relativi ai ricavi dell’ultimo esercizio contabile, in base all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 per attestare i ricavi è sufficiente un’autocertificazione oppure altra documentazione idonea allo scopo;
- il codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento;
- l’attestazione dei danni economici subiti legati all’emergenza Covid-19;
- le finalità del prestito.
Ti ricordo che il prestito può essere concesso nel rispetto dei seguenti limiti:
- l’importo richiesto, fino a 25 mila euro, non può superare il 25% dei ricavi in base all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso di soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, mediante attestazione con autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione;
- durata massima del finanziamento fino a 6 anni;
- rimborso della quota capitale da effettuare non prima di 24 mesi dall’erogazione del prestito.
Prorogati a Giugno gli adempimenti fiscali e tributari
Il Decreto Liquidità ha previsto il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio (in aggiunta a quelle già previste con il Decreto Cura Italia).
Nel dettaglio:
- IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni
- IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 50% per ricavi/compensi sopra i 50 milioni;
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
Inoltre, il Decreto ha allargato l’applicazione del credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.