Il Decreto Rilancio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventando operativo.
Senza perderci in inutili commenti sulle tempistiche di approvazione, vediamo insieme quali sono gli aiuti previsti per le partite IVA e le imprese. Lo so, è pieno di articoli complicati a riguardo e questo non sarà uno di quelli.
Quindi non perderti d’animo e commentiamo gli aiuti previsti dal Decreto Rilancio con parole semplici e frasi comprensibili. Se poi qualcosa non dovesse tornarti, ti basta chiederci una consulenza cliccando qui.
Contributo a fondo perduto
Te lo avevo anticipato in questo articolo qualche settimana fa, il Decreto Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto a partire da 1.000 euro, ma attenzione perché non è per tutti.
Il contributo a fondo perduto ti spetta se rispetti i seguenti requisiti:
- nel 2019 hai avuto compensi o ricavi inferiori a 5 milioni di euro
- ad aprile 2020 hai avuto una riduzione di fatturato rispetto ad aprile 2019 superiore al 33% oppure se hai avviato l’attività successivamente al 1 gennaio 2019 (compreso)
- la tua attività non risulta cessata alla data di presentazione della domanda di richiesta contributo
- non hai percepito l’indennità Covid-19 di Marzo come Professionista o Collaboratore iscritto alla Gestione Separata (questo non vale per Artigiani e Commercianti) oppure come Lavoratore dello Spettacolo
Come funziona il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio?
Il contributo è calcolato sulla differenza di fatturato (e corrispettivi) tra aprile 2019 e aprile 2020 nella seguente misura, sulla base del tuo fatturato annuo (del 2019):
- fino a 400 mila euro: 20%
- fino a 1 milione di euro: 15%
- fino a 5 milioni di euro: 10%
E’ importante precisare che per i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società).
La domanda dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate (anche attraverso intermediario abilitato). Se vuoi essere assistito da noi puoi chiedercelo cliccando qui.
Bonus 600 euro di Aprile 2020
Il Decreto Rilancio riconosce a tutti i soggetti che hanno percepito l’indennità di Marzo 2020 una ulteriore indennità di 600 euro per il mese di Aprile 2020.
A quanto si conosce oggi, l’indennità di Aprile 2020 dovrebbe essere erogata automaticamente dall’INPS senza la necessità di presentare una domanda apposita. Insomma entro fine maggio l’INPS dovrebbe accreditare il bonus.
Attenzione: chi non avesse ancora richiesto l’indennità di Marzo ha tempo fino al 3 giugno 2020 per farlo. Ti ricordo che se non richiedi l’indennità di Marzo non potrai accedere all’indennità di 600 euro di Aprile 2020.
Bonus 1.000 euro di Maggio 2020
Come anticipato in questo articolo sull’indennità covid prevista per Maggio 2020, il bonus aumenta da 600 a 1.000 euro. Vediamo nello specifico come funziona in base alla categoria del soggetto.
Indennità per i Professionisti di Maggio 2020
L’indennità di Maggio 2020 per i Professionisti sarà pari a 1.000 euro (mille euro), ma sarà erogata solo a determinate condizioni.
Per ricevere l’Indennità di 1.000 euro per Maggio 2020, infatti, si dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito prodotto nei mesi di Marzo e Aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019
- non essere titolari di pensione
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Attenzione: allo stato attuale, i Professionisti che hanno aperto la partita IVA successivamente Aprile 2019 non potranno beneficiare del bonus di Maggio 2020.
La domanda da presentare all’INPS conterrà quindi un’autocertificazione attestante la riduzione del reddito, che verrà verificata dall’Istituto con l’aiuto dell’Agenzia delle Entrate.
Indennità per Artigiani e Commercianti di Maggio 2020
Il Decreto Rilancio non prevede alcuna indennità per Artigiani e Commercianti per il mese di Maggio 2020.
Se sei Artigiano o Commerciante, però, non disperare. Infatti per te potrebbe essere previsto il contributo a fondo perduto che parte da un minimo di 1.000 euro. Te ne parlo all’inizio di questo articolo, vai a leggere!
Indennità per i Lavoratori co.co.co. di Maggio 2020
Anche l’Indennità di Maggio 2020 per i Lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa sarà pari a 1.000 euro (mille euro), ma sempre riconosciuta solo a determinate condizioni.
Per ricevere l’Indennità di 1000 euro per Maggio 2020, infatti, i Lavoratori co.co.co. dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- avere un contratto di lavoro in scadenza entro il 31 dicembre 2020 oppure aver cessato il rapporto di lavoro entro l’entrata in vigore del Decreto (data ancora da stabilirsi, ma verosimilmente entro la prima metà di Maggio 2020)
- non essere titolari di pensione
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Indennità per lavoratori stagionali di Maggio 2020
L’indennità di Maggio 2020 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali sarà pari a 1.000 euro (mille euro), ma sarà erogata solo a determinate condizioni.
Infatti, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali per ricevere l’Indennità di mille euro di Maggio 2020 dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- aver cessato (non per loro volontà) il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto (data ancora da stabilirsi, ma verosimilmente entro la prima metà di Maggio 2020)
- non essere titolari di pensione
- non avere un contratto di lavoro dipendente in corso
- non percepire la NASPI
L’Indennità di Maggio 2020 è prevista anche per i lavoratori in somministrazione, di imprese del settore del turismo e degli stabilimenti termali, alle stesse condizioni dei lavoratori stagionali.
Credito di Imposta sugli Affitti
Il Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Affitto di azienda
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Calcolo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Come si utilizza il credito di imposta sugli Affitti?
IL credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Credito di Imposta per Sanificazione Covid-19
Viene riconosciuto un credito d’imposta del 60% (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:
- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termo-scanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.
Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.
Credito di Imposta per Adeguamento degli Ambienti di Lavoro
Il Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta nella misura dell’60% – per un importo massimo di 80 mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
I beneficiari sono:
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)
- Enti del Terzo Settore.
Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:
- quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza;
- quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).
Il credito d’imposta è:
- cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
- cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Niente IMU per il Settore Turistico
Il Decreto Rilancio ha previsto l’esenzione dalla prima rata IMU, in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.
Bonus Edicole
Questa volta il Decreto si ricorda anche delle edicole: viene infatti riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020.
Per poterne fruire occorre presentare un’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Solo le prime 14 mila potranno beneficiarne.
In questo articolo ti ho voluto riepilogare le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio a favore dell’imprenditoria italiana. Non ho volutamente riportato tutti i provvedimenti che, però, andremo ad analizzare nei prossimi articoli.